TIROCINI
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
L.196/97 ART. 18
D.M. 25 marzo 1998, n.142
Che cosa è:
ü
E’
un’esperienza di orientamento e formazione in un luogo di lavoro;
ü
Non
è un rapporto di lavoro;
Non fa perdere lo status di disoccupato
A cosa serve:
ü
Ad agevolare
le scelte professionali tramite l’accrescimento di conoscenze e competenze;
ü
A
conoscere “dal vivo” il sistema aziendale e delle professioni;
ü
Ad
acquisire un credito formativo;
ü
A
“farsi conoscere” dai potenziali datori di lavoro
Chi può partecipare:
Persone disoccupate;
ü
Persone
inoccupate;
ü
Lavoratori
in mobilità;
ü
Lavoratori
in Cassa integrazione Speciale (CIGS) a 0 ore
Per iniziare il tirocinio bisogna avere
assolto l’obbligo scolastico
Modalità d’attuazione e criteri di
realizzazione
Le aziende stipulano con
l’Amministrazione Provincia di Viterbo – Centro per l’Impiego territorialmente
competente – una convezione allegando un progetto formativo e di orientamento.
I Centri per l’Impiego competenti:
ü
Forniscono alle aziende tutte le indicazioni sull’avvio del
tirocinio (materiale informativo, scheda per l’attivazione del tirocinio, altra
modulistica) e l’assistenza tecnica per la stesura e la presentazione del
progetto di stage;
ü
Forniscono ai disoccupati tutte le informazioni sulla
possibilità di realizzare un tirocinio nella propria provincia.
Le aziende:
ü
Hanno
la facoltà di erogare un rimborso spese;
ü
Assicurano
i tirocinanti all’INAIL per gli infortuni sul lavoro e con polizze assicurative
per la Responsabilità Civile contro terzi.
Durata del tirocinio
La durata massima del tirocinio è commisurata al
grado d’istruzione dei tirocinanti e/o alla loro posizione più o meno
svantaggiata sul mercato del lavoro, in particolare essa può essere:
4 mesi: Studenti che frequentano la scuola secondaria
6 mesi: inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità: allievi di istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative
post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi
12
mesi: corsi
di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e
specializzazione post-secondaria anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi
al termine degli studi; persone svantaggiate (Legge 381/91); laureati da non
più di 18 mesi
24 mesi: soggetti
portatori di handicap
Questi limiti temporali
vanno intesi come tetti massimi di durata del tirocinio, potendo le convenzioni
prevedere durate inferiori. In tal caso, è espressamente prevista la
possibilità che il tirocinio venga prorogato, sempre entro la durata massima
prevista. Non vengono invece posti limiti alla possibilità che un tirocinante
effettui più tirocini in diverse strutture ospitanti.
Per
saperne di piùsui nostri servizi
MARTEDì E GIOVEDì 15.00 / 16.30
Per visualizzare le offerte di tirocinio
http://www.provincia.vt.it/lavoro/asp/tirocini.html